Deposito mobili lungo termine

Deposito mobili lungo termine: Alla scadenza del contratto di affitto/locazione, salvo eventuali rinnovi, il conduttore è tenuto a riconsegnare l’immobile al locatore secondo le regole previste dal codice civile (art. 1590). Capita spesso, tuttavia, che l’inquilino, scaduto il contratto, non rilasci spontaneamente l’abitazione né la restituisca al proprietario nonostante i ripetuti e continui solleciti in tal senso. Intimazione rilascio immobile e sfratto Qualora i tentativi di risolvere la situazione in autonomia si rivelassero vani, sarà opportuno rivolgersi a un avvocato che intimerà formalmente all’inquilino il rilascio dell’immobile. Se neppure l’intervento del legale riesce a sortire l’effetto desiderato, il proprietario avrà la possibilità di adire le vie giudiziali e attivare la procedura di “sfratto per finita locazione” prevista dall’art. 657 del codice di procedura civile. Il padrone di casa potrà sempre di raggiungere un accordo con l’inquilino in sede di trattative, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, altrimenti sarà il giudice ad emettere una pronuncia di condanna del conduttore alla restituzione dell’immobile. Come funziona lo sfratto per finita locazione La procedura di sfratto per finita locazione si attua, dunque, qualora sia scaduto il termine previsto in contratto e, in virtù del contratto stesso o per effetto di atti o intimazioni precedenti, ne sia esclusa la tacita riconduzione.

Deposito mobili lungo termine

La procedura ha inizio con la c.d. “intimazione” che contiene anche la contestuale citazione dell’inquilino per la convalida innanzi al Tribunale del luogo in cui si trova l’immobile dato in affitto. La citazione avrà come effetto la fissazione di una “udienza di convalida” il cui esito è vincolato alla comparsa o meno dell’occupante. Il procedimento, infatti, è detto “sommario” poiché la sua cognizione è semplificata rispetto a quella ordinaria. Se l’intimato non compare oppure compare, ma non si oppone, il Giudice provvede a convalidare lo sfratto, apponendo la formula esecutiva in calce alla citazione e fissando un termine per il rilascio dell’immobile. In particolare, qualora  l’intimato non sia comparso, la formula esecutiva ha effetto dopo trenta giorni dalla data della apposizione. Se il rilascio non avviene entro la scadenza della data ultima fissata dal giudice, il proprietario potrà attivare l’esecuzione forzata affidandosi agli ufficiali giudiziari che, in casi estremi, può giungere a coinvolgere la forza pubblica (Carabinieri o Polizia). Opposizione dell’inquilino allo sfratto Se, invece, l’occupante compare e si oppone allo sfratto, oppure in caso di accertamento negativo dei presupposti per la pronuncia dello sfratto, si esaurisce la fase sommaria del procedimento e, previa pronuncia di mutamento del rito, si apre la fase di merito che segue le forme del rito locatizio (di cui all’art. 447-bis del c.p.c.).

Deposito mobili lungo termine

Qualora l’intimato compaia e opponga eccezioni non fondate su prova scritta, il giudice, su istanza del locatore, se non sussistono gravi motivi in contrario, pronuncia ordinanza non impugnabile di rilascio e si riserva di valutare le eccezioni del convenuto. Tale ordinanza è immediatamente esecutiva, ma il giudice può subordinarla a una cauzione per danni e spese. All’inquilino è consentita anche l’opposizione c.d. tardiva, ovvero dopo la convalida dello sfratto, se questa è avvenuta in sua assenza ed egli provi di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. L’opposizione non sospende il procedimento esecutivo e se sono decorsi dieci giorni dall’esecuzione, l’opposizione non è più ammessa. È reato non rilasciare l’immobile dopo la scadenza dell’affitto?  Il comportamento dell’inquilino che non rilascia l’immobile alla scadenza dell’affitto non integra il reato di cui all’art. 663 del codice penale.

LInk Utili:

Una definizione dell’argomento Deposito Mobili data dalla famosa enciclopedia on line. (Wikipedia)